La copia dell’estratto conto deve essere consegnata in chiaro e senza alcun tipo di oscuramento.

L’estratto conto del conto corrente bancario o postale del condominio fa parte della documentazione relativa alla gestione del condominio.

Ciascun condòmino può verificare la destinazione dei propri esborsi controllando così l’operato dell’amministratore e la corretta gestione condominiale, come stabilito dal comma 7 dell’art. 1129 del Codice Civile: “Ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica” come riformato nel 2012.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito attraverso la propria newsletter nel 2014 che: “Nonostante il conto sia intestato al condominio i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore,  ai relativi estratti conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario [doc. web n. 1457247], riconosce infatti il diritto di ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

L’inquilino non ha invece diritto di accedere all’estratto conto bancario.