La risposta è SI’, la nomina è obbligatoria e va fatta in forma scritta.
Nell’ambito condominiale, il condominio (inteso come ente di gestione) è identificato come Titolare di trattamento e l’art. 4 del GDPR UE 2016/679 definisce come Responsabile di trattamento “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del Titolare di trattamento“;
L’amministratore dunque, dal momento che tratta i dati per conto del condominio, riveste certamente il ruolo di Responsabile di trattamento ai sensi dell’art. 28.
L’art. 28 del GDPR UE 2016/679 prescrive: “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento“.
Pertanto è necessario, anche in ossequio al principio di accountability, che il contratto sia reso in forma scritta ed allegato alla nomina (formale anch’essa) dell’amministratore da parte dell’assemblea.